X
    Categories: Articoli

Dal 13 Dicembre cambiano le regole per le etichette alimentari

Il 13 Dicembre entrerà in vigore il Regolamento UE n.1169/2011 che non prevede tra le indicazioni obbligatorie delle etichette alimentari il riferimento alla sede dello stabilimento di produzione o confezionamento.

Interpellato sulla questione dai portavoce M5S in Commissione X Camera – Attività produttive, commercio e turismo il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) risponde per bocca del sottosegretario De Vincenti «al momento non c’è una Legge per rendere obbligatoria l’indicazione della sede dello stabilimento». Il paradosso è che lo ha detto in aula alla Camera dove queste leggi si fanno, o si potrebbero fare.

Su questa linea il commento del portavoce L’Abbate, tra i firmatari dell’interpellanza parlamentare «Il Governo Renzi, che emana un Decreto a settimana, viene a dirci in aula che manca la Legge che obbliga questa disposizione. Siamo proprio il Paese dell’incontrario. Quando è nell’interesse delle piccole e medie imprese italiane e della salute e della tutela di tutti i consumatori un Decreto Legge pare non si possa fare. Non vorrei che questo sia il primo passo verso un graduale allentamento delle normative in vista del TTIP» (Zona di libero scambio transatlantica. Un accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziazione tra USA e UE, ndr).

La situazione è ancor più grave se si considera il fatto che il Regolamento europeo in oggetto è entrato in vigore il 12 Dicembre 2011 quindi al MISE hanno sprecato ben tre anni, lasso di tempo in cui potevano ‘pressare’ il varo di una Legge che ovviasse la mancanza comunitaria.

Secondo i deputati M5S firmatari dell’interpellanza, l’indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione o confezionamento è importante perché «conoscere la sede dello stabilimento di un prodotto alimentare consente alle autorità di controllo di attivare facilmente le azioni correttive utili a mitigare il rischio per la salute in caso di allerta; ciò potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di una conserva vegetale contaminata dalla tossina del botulino. […] Serve ai singoli consumatori per scegliere un alimento rispetto a un altro anche in considerazione del Paese o della Regione dove è prodotto per motivi legittimi come sostenere l’economia e l’occupazione locali, in nome del valore del lavoro».

È soprattutto questa seconda motivazione che dovrebbe preoccupare i cittadini e la loro possibilità di scegliere rispettando le proprie idee in quanto per la prima motivazione il problema dovrebbe comunque essere ovviato dal ‘lotto di appartenenza’ se non fosse però che manca anche questa indicazione tra quelle obbligatorie elencate nel Regolamento comunitario.

I portavoce M5S della Commissione X Camera – Attività produttive, commercio e turismo chiedono al Governo «perché togliere un’indicazione che già c’era? Perché privare il consumatore di un’informazione immediata che, a colpo d’occhio, permette di risalire subito al luogo di fabbricazione di un prodotto?»

Dal Governo, sempre per tramite del sottosegretario De Vincenti, rispondono «Si ritiene che non vi siano preclusioni a prevedere l’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento nel rispetto delle condizioni che il Regolamento UE n.1169/2011 impone agli Stati membri».

Quindi non ci sono ‘preclusioni a prevedere l’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento’ secondo il sottosegretario. In realtà noi una ‘preclusione’ la vediamo nella mancanza di un Decreto Legge che preveda proprio questa ‘indicazione obbligatoria’. In attesa di un suo eventuale arrivo il consumatore cosa deve fare? Sperare nella bontà dei produttori e dei confezionatori i quali magari decideranno volontariamente di indicare la sede di produzione o confezionamento di un prodotto alimentare?

http://luciogiordano.wordpress.com/2014/11/15/dal-13-dicembre-cambiano-le-regole-per-le-etichette-alimentari/

© 2014, Irma Loredana Galgano. Ai sensi della legge 633/41 è vietata la riproduzione totale e/o parziale dei testi contenuti in questo sito salvo ne vengano espressamente indicate la fonte irmaloredanagalgano.it) e l’autrice (Irma Loredana Galgano).

Condividi
Irma Loredana Galgano:
Related Post